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Firme elettroniche, un pasticcio in conflitto con l'Europa

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Vi proponiamo qui lā€™articolo di Giusella Finocchiaro pubblicato il 15 febbraio 2016 su Forum PA. Questo articolo fa parte del dossier ā€œSpeciale CAD: Cad corrotto, Agenda digitale infettaā€. Per la versione completa del dossier rimandiamo al sito di Forum PA.

Il 1Ā° luglio 2016 entrerĆ  in vigore il Regolamento europeo 910/2014, noto come e-IDAS, che comporterĆ  alcune rilevanti innovazioni in materia di identitĆ  digitale, di firme elettroniche e di servizi fiduciari.

Trattandosi di Regolamento europeo, quindi direttamente applicabile, non era tecnicamente necessario revisionare il Codice dellā€™Amministrazione digitale. Non ĆØ una direttiva, ma un Regolamento. Non sono quindi necessari atti di recepimento, come invece accade per le direttive europee. Non ĆØ uno strumento di armonizzazione, ma uno strumento di uniformazione del diritto che crea unā€™identica normativa europea per i 28 Stati.

Certo la riforma del CAD avrebbe comunque potuto essere utile, per favorire il coordinamento con la nuova normativa europea. Tuttavia il legislatore, quanto meno nella bozza pubblicata, va oltre il Regolamento europeo e, in taluni casi, in conflitto. CiĆ² comporterĆ  i costi dellā€™incertezza giuridica per le imprese italiane che avrebbero invece potuto godere del vantaggio dellā€™esperienza accumulata nellā€™ambito della digitalizzazione e confluita in gran parte nel Regolamento europeo.

Affronto qui soltanto il tema del documento informatico e delle firme, oggi disciplinati dagli artt. 20 e seguenti del CAD.

Il Regolamento europeo prevede un approccio a due livelli (two-tier approach): in estrema sintesi solo la firma qualificata ĆØ equivalente alla sottoscrizione autografa; per il resto vige il principio della non discriminazione, cioĆØ il principio secondo il quale non puĆ² essere negato valore giuridico ad un documento informatico per il solo fatto che ĆØ in forma elettronica.

Il legislatore italiano ha applicato questo principio nel CAD attualmente vigente, disponendo che il documento informatico, con o senza firma elettronica, ĆØ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualitĆ , sicurezza, integritĆ  ed immodificabilitĆ .

La ratio della norma ĆØ che non conoscendo a priori quale sia in concreto la firma elettronica, la quale puĆ² andare da una password banale ad un sistema basato sulla biometria, conseguentemente con un livello di sicurezza assai variabile, ĆØ il giudice che valuta caso per caso quanto vale.

Nella vigente normativa, dunque, non conoscendo a priori di che firma in concreto si parla, si demanda al giudice lā€™individuazione del valore giuridico del documento cui essa ĆØ associata.

Il nuovo art. 21 del CAD sarebbe il seguente:

ā€œ2. Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui allā€™articolo 20, comma 3, soddisfa il requisito della forma scritta e ha lā€™efficacia prevista dallā€™articolo 2702 del codice civile. Lā€™utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contrariaā€.

Secondo questa proposta, il documento sottoscritto con firma elettronica sarebbe idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta e avrebbe lā€™efficacia probatoria prevista dallā€™art. 2702 c.c. Qualora la modifica apportata allā€™art. 21 fosse confermata, il documento recante una firma elettronica semplice sarebbe equiparato alla scrittura privata di cui allā€™art. 2702 c.c., se fosse idoneo a soddisfare le regole tecniche previste da un apposito regolamento.

Il regolamento, si immagina, dovrebbe cristallizzare le tipologie di firma elettronica oggi diffuse presumibilmente con un approccio analitico e casistico, di per sĆ© inevitabilmente non esaustivo e fermo nel tempo. O invece, fare riferimento a principi generali e standard che non potrebbero che ricalcare altre tipologie di firma elettronica come, per esempio, la firma elettronica avanzata. Dunque un regolamento arduo da immaginare, che richiederĆ  anni (3 anni si ĆØ atteso il regolamento sulla firma elettronica avanzata) e che nel frattempo bloccherĆ  un mercato consolidato. Con quale vantaggio? Certo non si eviterĆ  la consulenza tecnica dā€™ufficio, dal momento che il giudice si rivolgerĆ  quasi certamente al CTU per verificare se le prescrizioni del regolamento sono rispettate nel caso concreto. Certo non si creerĆ  maggiore certezza a priori, perchĆ© sarĆ  comunque il giudice ex post a valutare se nella fattispecie si tratta di firma elettronica conforme al regolamento. Tutto questo con un vizio di fondo: tentare di rendere non neutra la firma elettronica, che ĆØ invece tecnologicamente neutra. Se questo approccio regolatorio ĆØ valido per la firma digitale che fa giĆ  nella definizione normativa riferimento ad una specifica tecnologia, non lo ĆØ per la firma elettronica che invece nasce tecnologicamente neutra.

Nulla cambierebbe invece nella disciplina relativa alla firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, sempre che siano corretti alcuni errori, se interpreto correttamente lā€™intenzione del legislatore. Nellā€™attuale versione della proposta di riforma del CAD ĆØ infatti omesso il richiamo allā€™art. 2702 c.c. per i documenti che recano queste tipologie di firme, ed ĆØ anche omesso il richiamo alla presunzione di utilizzo del dispositivo di firma per i documenti con firma elettronica avanzata.

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