Vi proponiamo qui lāarticolo di Giusella Finocchiaro pubblicato il 15 febbraio 2016 su Forum PA. Questo articolo fa parte del dossier āSpeciale CAD: Cad corrotto, Agenda digitale infettaā. Per la versione completa del dossier rimandiamo al sito di Forum PA.
Il 1Ā° luglio 2016 entrerĆ in vigore il Regolamento europeo 910/2014, noto come e-IDAS, che comporterĆ alcune rilevanti innovazioni in materia di identitĆ digitale, di firme elettroniche e di servizi fiduciari.
Trattandosi di Regolamento europeo, quindi direttamente applicabile, non era tecnicamente necessario revisionare il Codice dellāAmministrazione digitale. Non ĆØ una direttiva, ma un Regolamento. Non sono quindi necessari atti di recepimento, come invece accade per le direttive europee. Non ĆØ uno strumento di armonizzazione, ma uno strumento di uniformazione del diritto che crea unāidentica normativa europea per i 28 Stati.
Certo la riforma del CAD avrebbe comunque potuto essere utile, per favorire il coordinamento con la nuova normativa europea. Tuttavia il legislatore, quanto meno nella bozza pubblicata, va oltre il Regolamento europeo e, in taluni casi, in conflitto. CiĆ² comporterĆ i costi dellāincertezza giuridica per le imprese italiane che avrebbero invece potuto godere del vantaggio dellāesperienza accumulata nellāambito della digitalizzazione e confluita in gran parte nel Regolamento europeo.
Affronto qui soltanto il tema del documento informatico e delle firme, oggi disciplinati dagli artt. 20 e seguenti del CAD.
Il Regolamento europeo prevede un approccio a due livelli (two-tier approach): in estrema sintesi solo la firma qualificata ĆØ equivalente alla sottoscrizione autografa; per il resto vige il principio della non discriminazione, cioĆØ il principio secondo il quale non puĆ² essere negato valore giuridico ad un documento informatico per il solo fatto che ĆØ in forma elettronica.
Il legislatore italiano ha applicato questo principio nel CAD attualmente vigente, disponendo che il documento informatico, con o senza firma elettronica, ĆØ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualitĆ , sicurezza, integritĆ ed immodificabilitĆ .
La ratio della norma ĆØ che non conoscendo a priori quale sia in concreto la firma elettronica, la quale puĆ² andare da una password banale ad un sistema basato sulla biometria, conseguentemente con un livello di sicurezza assai variabile, ĆØ il giudice che valuta caso per caso quanto vale.
Nella vigente normativa, dunque, non conoscendo a priori di che firma in concreto si parla, si demanda al giudice lāindividuazione del valore giuridico del documento cui essa ĆØ associata.
Il nuovo art. 21 del CAD sarebbe il seguente:
ā2. Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui allāarticolo 20, comma 3, soddisfa il requisito della forma scritta e ha lāefficacia prevista dallāarticolo 2702 del codice civile. Lāutilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contrariaā.
Secondo questa proposta, il documento sottoscritto con firma elettronica sarebbe idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta e avrebbe lāefficacia probatoria prevista dallāart. 2702 c.c. Qualora la modifica apportata allāart. 21 fosse confermata, il documento recante una firma elettronica semplice sarebbe equiparato alla scrittura privata di cui allāart. 2702 c.c., se fosse idoneo a soddisfare le regole tecniche previste da un apposito regolamento.
Il regolamento, si immagina, dovrebbe cristallizzare le tipologie di firma elettronica oggi diffuse presumibilmente con un approccio analitico e casistico, di per sĆ© inevitabilmente non esaustivo e fermo nel tempo. O invece, fare riferimento a principi generali e standard che non potrebbero che ricalcare altre tipologie di firma elettronica come, per esempio, la firma elettronica avanzata. Dunque un regolamento arduo da immaginare, che richiederĆ anni (3 anni si ĆØ atteso il regolamento sulla firma elettronica avanzata) e che nel frattempo bloccherĆ un mercato consolidato. Con quale vantaggio? Certo non si eviterĆ la consulenza tecnica dāufficio, dal momento che il giudice si rivolgerĆ quasi certamente al CTU per verificare se le prescrizioni del regolamento sono rispettate nel caso concreto. Certo non si creerĆ maggiore certezza a priori, perchĆ© sarĆ comunque il giudice ex post a valutare se nella fattispecie si tratta di firma elettronica conforme al regolamento. Tutto questo con un vizio di fondo: tentare di rendere non neutra la firma elettronica, che ĆØ invece tecnologicamente neutra. Se questo approccio regolatorio ĆØ valido per la firma digitale che fa giĆ nella definizione normativa riferimento ad una specifica tecnologia, non lo ĆØ per la firma elettronica che invece nasce tecnologicamente neutra.
Nulla cambierebbe invece nella disciplina relativa alla firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, sempre che siano corretti alcuni errori, se interpreto correttamente lāintenzione del legislatore. Nellāattuale versione della proposta di riforma del CAD ĆØ infatti omesso il richiamo allāart. 2702 c.c. per i documenti che recano queste tipologie di firme, ed ĆØ anche omesso il richiamo alla presunzione di utilizzo del dispositivo di firma per i documenti con firma elettronica avanzata.